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Il costo dell’autodenuncia: ecco quanto bisogna pagare per il rientro dei capitali.

Il costo in termini di sanzioni e interessi della procedura di collaborazione volontaria varia soprattutto in funzione dello Stato in cui le attività sono state detenute nei periodi accertabili, potendosi trattare di Stati black list, compresi nelle liste di cui ai Dm 4 maggio 1999 o 21 novembre 2001, o di Stati non compresi nelle liste. Nell'ambito degli Stati black list si deve ulteriormente distinguere quelli che hanno firmato o firmeranno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge un accordo con l'Italia che garantisca un adeguato scambio di informazione a partire dalla firma dell'accordo stesso. Si ipotizza che l'istanza sia presentata a partire dal 2015. In tutti i casi i costi possono variare dal 4 al 90 per cento, a seconda sia dello Stato di provenienza, sia dell'anzianità dei capitali detenuti illecitamente oltreconfine.
 
Black list senza accordo
I periodi contestabili vanno dal 2004 al 2013. Le sanzioni minime per il quadro RW sono: 5% dei valori non dichiarati, dal 2004 al 2007; 6% dal 2008 al 2013. In base all'articolo 5 quinquies, comma 4 del Dl 167/90, se l'interessato rimpatria, anche attraverso il rimpatrio giuridico, le attività all'estero o le trasferisce in uno Stato Ue o See white list, la sanzione minima è ridotta al 50 per cento. Un altro modo per ottenere l'abbattimento delle sanzioni per il quadro RW al 50% pur mantenendo le attività in un Paese black list è di rilasciare all'intermediario locale una autorizzazione (da questo controfirmata) a trasmettere, su richiesta, informazioni al fisco italiano (è peraltro improbabile che gli intermediari black list firmino tale autorizzazione). Negli altri casi la procedura di collaborazione volontaria comporta una riduzione delle sanzioni per il quadro RW del 25%; in caso di adesione all'atto di contestazione, la sanzione come sopra determinata viene ridotta a un terzo (articolo 16 del Dlgs 472/97).
 
Redditi
I periodi accertabili vanno dal 2006 (2004 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. La sanzione minima è del 100 per cento. Per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo fino al 2007 e diventa dal 2008 del 200% (circolare 11/E del 2010). Se vi è stata omissione della dichiarazione, la sanzione minima è del 120 per cento. Per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo fino al 2007 (160%) e raddoppiata dal 2008 (240%). La sanzione così determinata viene ridotta, in caso di collaborazione volontaria, del 25% (articolo 5 quinquies , comma 4 del Dl 167/90) e poi, in caso di adesione all'invito al contraddittorio, ulteriormente ridotta a un sesto (articolo 5, comma 1 bis del Dlgs 218/97).
 
Black list con accordo
Per il momento si tratta solo del Lussemburgo, ma in lista di attesa ci sono anche Svizzera e Liechtenstein. Rispetto al caso dei Paesi che non hanno firmato l'accordo la collaborazione volontaria prevede i seguenti ulteriori benefici, in termini di sanzioni (articolo 5 quinquies, comma 7, Dl. 167 del 1990). Quadro RW: la sanzione minima è del 3% per tutti gli anni accertabili (dal 2004 al 2013) e non del 5% fino al 2007 e 6% dal 2008; Redditi: non si applica il raddoppio della sanzione minima dal 2008. La sanzione minima resta quella del 100% (120% in caso di dichiarazione omessa), aumentata di un terzo per i redditi prodotti all'estero. Se l'interessato rimpatria anche attraverso il rimpatrio giuridico le attività all'estero, o le trasferisce in uno Stato Ue o See white list, o, infine, pur mantenendole in un Paese black list, rilascia all'intermediario locale l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni, sono accertabili, ai fini delle imposte sui redditi, solo i periodi dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013, salvo il raddoppio dei termini nei periodi d'imposta in cui siano commessi reati tributari che comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale.
 
Paesi non black list
Per il quadro RW i periodi contestabili vanno dal 2009 al 2013. Le sanzioni minime sono del 3% per tutti gli anni considerati. La procedura di collaborazione volontaria consente di ridurre la sanzione minima del 50 per cento. In caso di adesione all'atto di contestazione, la sanzione come sopra determinata viene ridotta a un terzo. Quanto ai redditi, invece, i periodi accertabili vanno dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. La sanzione minima è del 100% (120% in caso di dichiarazione omessa) . Per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo. La sanzione così determinata viene ridotta, in caso di collaborazione volontaria, del 25% e poi, in caso di adesione all'invito al contraddittorio, ulteriormente ridotta a un sesto. Per quanto riguarda l'Iva, la sanzione, in caso di infedele dichiarazione, è normalmente del 100% (120% in caso di omessa dichiarazione), ma viene aumentata da un quarto al doppio in applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 del Dlgs 472/97. Aderendo alla procedura, viene ridotta del 25% e aderendo all'invito al contraddittorio è ulteriormente ridotta a un sesto.
 
Più soggetti
Nel caso di conti correnti o depositi detenuti da più soggetti l'intero rapporto si considera detenuto, ai fini del quadro RW, da tutti i soggetti in parti uguali (articolo 5 sexies, comma 9 del Dl 167/90). Si scongiura così la moltiplicazione delle sanzioni in funzione del numero di soggetti.
 
Il Sole 24 Ore
 
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