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"La Procura può perseguire i contribuenti anche se hanno già trovato l'accordo con l'Agenzia delle entrate".
 
«Ci sono capitali all'estero che potrebbero rientrare, questo è sicuro. Ma per far funzionare un provvedimento come questo occorre garantire, in parallelo, la certezza dell'immunità penale».

Altrimenti il legislatore non mantiene le promesse che hanno accompagnato il varo del provvedimento di voluntary disclosure , che rimarrà - come dire - monco». Perfettamente sintonizzati sulla medesima lunghezza d'onda e di pensiero due fra i commercialisti più noti del panorama italiano, Ezio Maria Simonelli e Roberto Spada, l'indomani dell'accordo italo-svizzero sulla cessazione del segreto bancario a cui si accompagna appunto una sanatoria per chi farà la dichiarazione volontaria dei capitali fino ad ora occultati.

«Ciò che ha già rilevato Victor Ukmar, mi trova d'accordo spiega Simonelli - perché dopo la confessione al fisco il calcolo delle imposte viene sottoposto alla Procura della Repubblica, che può riaprire il caso a versamento già avvenuto. Come è possibile che il contribuente che si ravvede, poi, con questo rischio incombente, si senta tranquillo?».

«È pur vero che in uno scenario così cambiato sottolinea Simonelli - chi decide di lasciare i capitali all'estero rischia davvero la galera. Oppure, vivendo una situazione da esiliato che non potrà più rientrare in Italia, dovrà seguire il proprio denaro, come qualcuno ha già fatto, e trasferirsi definitivamente oltre confine». «Bisogna ragionare in termini di realpolitik - conclude Simonelli - quindi, dato che ciò che interessa al Paese è che i soldi rientrino, ma dato anche che ci troviamo di fronte ad un provvedimento poco attrattivo perché, al contrario dei precedenti scudi, questa volta s'impone di pagare tutto ciò si sarebbe dovuto pagare in Italia in termini di imposte allora che questo provvedimento sia scevro da sorprese future. In buona sostanza, di fronte ad un comportamento di ravvedimento virtuoso si deve prendere atto che non ci devono essere altre conseguenze se non quelle patrimoniali». «L'importante è partire con un distinguo - sottolinea Roberto Spada - un conto sono le novità introdotte con l'accordo con la Svizzera, un conto è invece escludere l'azione penale per il cittadino che si ravveda. Il fatto che l'accordo sia stato finalmente firmato rappresenterà di certo una spinta per chi ha portato capitali all'estero in questi anni a procedere con la voluntary disclosure , ma è chiaro che questa opzione fino a quando non sarà combinata con un azzeramento dell'azione penale susciterà ancora molte perplessità. Mi auguro che questa contraddizione venga presto risolta poiché sono i molti i clienti dei commercialisti italiani pronti a sanare il loro debito con il Fisco italiano ma tutti preferiscono rimanere alla finestra per capire se e quando le sanzioni penali verranno tolte, come promesso, dal legislatore. Già perché, riguardo alla non punibilità penale c'erano delle buone intenzioni che adesso sono state rimandate. Non è normale che un Paese che propone il ravvedimento operoso e il contribuente lo accetta poi quando si decide di pagare il dovuto, si corra comunque il rischio di venire anche perseguito penalmente». «È il caso di ricordare - puntualizza ancora Spada - che l'intesa con la Svizzera lascia la Confederazione ancora tra i Paesi inseriti nella black-list ma la inserisce però nei Paesi che consentono lo scambio di informazioni finanziarie e patrimoniali. Ma in questo momento è innegabile che in Svizzera regni una caotica situazione all'interno delle banche. Una situazione ulteriormente appesantita dal fatto che il governo elvetico obbligherà i consulenti nazionali e le banche a denunciare i cittadini residenti che con sono in regola con la fiscalità del Paese a regolarizzare la loro posizione al più presto per non incappare in grossi guai»

Rendite finanziarie 2015 al 26% su interessi conti correnti bancari e postali dividendi e obbligazioni. L'aumento dal 20% al 26% dell'aliquota sulle rendite finanziarie è stato previsto con l'entrata in vigore del Dl n. 66/2014 articoli 3 e 4 come chiarito anche dalla circolare n.19/E Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014 e confermato dalla Legge di Stabilità 2015.

 

Cos'è la rendita finanziaria?

La rendita finanziaria al 26% come sancito dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 66/2014 e confermata con la Legge di Stabilità 2015, si applica ai redditi di capitale ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria e quindi anche ai redditi finanziari percepiti nell’esercizio di attività di impresa mentre sulle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate rimangono soggette alla tassazione sostitutiva che concorre alla determinazione del reddito del 49,72%. si applica quindi a:

1) dividendi percepiti.

2) interessi maturati su conti correnti bancari e postali.

3) redditi derivati da obbligazioni e cambiali finanziarie.

L'aumento rendite finanziarie al 26% da quando? L'aumento delle rendite finanziarie dal 20% al 26% parte dal 1° luglio 2014, pertanto, sui contratti annuali di obbligazioni e titoli o similari soggetti all’imposta sostitutiva della durata di 12 mesi stipulati prima di questa data, l'aliquota rendite finanziarie da calcolare è pari a seconda dei casi al 12% o al 20% mentre su quelli sottoscritti post data, l'aliquota è del 26%.

 

Casi di esclusione:

L'aumento rendite finanziarie 2015 con aliquota fissa al 26% prevede dei casi di esclusione perché tutelati nell'interesse pubblico. Pertanto, i casi di esclusione dall'aumento aliquota rendite finanziarie è per le seguenti rendite:

1) Titoli di Stato e buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, l'aliquota sulle rendite finanziarie rimane al 12,5%.

2) Obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list, l'aliquota rimane al 12,5% anche per le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.

3) Obbligazioni di progetto aliquota al 12,5% solo per gli interessi maturati su questi strumenti finanziari ma non sui redditi di capitale o sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.

4) Fondi pensione INPS e forme di pensione complementare rimangono esclusi dall'aumento delle rendite finanziarie al 26% in quanto già interessate dall'aumento dall'11% all'11,5% dell'imposta sostitutiva dovuta sul netto maturato nel 2014, introdotto sempre dal Dl 66/2014.

 

Cosa cambia nel quadro RW?

Cosa cambia nel quadro RW? Il decreto 66/2014 ha previsto l'aumento delle rendite finanziarie, i sostituti di imposta dal momento che non sono più obbligati ad effettuare la ritenuta in automatico sui redditi derivanti da attività finanziarie estere, potranno applicare le dovute ritenute alla fonte e le imposte sostitutive solo qualora vi sia stato specifico conferimento da parte del contribuente. Nel caso, in cui il contribuente non conferisca tale richiesta al sostituto d'imposta, dovrà compilare in maniera autonoma il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Rimangono invece esonerati dall'obbligo di dichiarazione, i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all'estero se il loro valore è al di sotto della soglia di 10.000 euro.

 

Rendite finanziarie 2015 assicurazioni:

Aumento rendite finanziarie 2015 assicurazioni, riguarda l'aumento al 26% dell'imposta sostitutiva introdotta anche per i redditi di capitale derivati da contratti assicurativi e dalle plusvalenze derivate dalla vendita dei suddetti contratti. L'aumento applicato ai redditi di capitale, decorre dai contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a partire da predetta data a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto.

 

Redditi diversi di natura finanziaria affrancamento costi quando?

Redditi diversi di natura finanziaria affrancamento costi quando? Innanzitutto, spieghiamo che l'affrancamento dei costi, è possibile solo per i redditi diversi di natura finanziaria e nasce per non creare problemi nel calcolo delle aliquote sostitutive da applicare alle rendite finanziarie effettuate prima e dopo la data di aumento. Pertanto per evitare questa problematica, è possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività possedute dal contribuente al 30 giugno 2014, versando l'imposta sostitutiva al 20% calcolata sulla differenza tra il valore o il costo secondo i termini sanciti dal Decreto Affrancamento (Dm 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse attività o il valore già precedentemente affrancato. In altre parole, l'affrancamento dei costi nelle attività finanziarie, consente al contribuente di prendere come costo delle rendite finanziarie, il valore alla data del 30 giugno 2014 al posto di quello originario in modo diverso a seconda del regime scelto dal contribuente, ossia se dichiarativo o di risparmio amministrato. Nel regime dichiarativo, l'affrancamento può essere effettuato mediante versamento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2015 mente nel regime del risparmio amministrato, l'affrancamento dei costi deve essere per tutte le attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014. L'imposta sostitutiva in questo caso, viene versata antro il 16 nomare 2014 dagli intermediari finanziari.

Per quanto riguarda invece il modo in cui deve avvenire la determinazione delle base imponibile sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione vanno determinati al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi se realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione, al netto di minusvalenze, negativi o perdite se realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione ed infine al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi qualora derivati dall’esercizio della medesima opzione.

 

Casse privatizzate 2015:

Per le casse privatizzate 2015 parte la nuova disciplina che uniforma la tassazione dei redditi percepiti da enti privati e alle forme di previdenza complementare, in un credito d’imposta a favore delle casse professionali. Il credito da portare a compensazione dovrà essere calcolato in base alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Si ricorda inoltre che l'importo compensato, non concorre ai fini di applicazione IRPEF e IRAP e consente la deducibilità degli interessi passivi, spese e e componenti negativi.

Il Fisco

Guida Fisco
  • Il Tesoro aggiorna le «black list» dei paradisi fiscali: escono 21 Paesi, tra cui Singapore e Isole Cayman.
  • Il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla indeducibilità dei costi e sulle Controlled Foreign Companies (CFC), gia emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi. In base a questo nuovo criterio, informa una nota, il decreto firmato oggi riscrive la black list sulla indeducibilità dei costi mantenendo nell'elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni.
    Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d'Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
    I 21 Paesi
    Tra i 21 paesi e giurisdizioni posti ora fuori della 'black list' figurano:
    Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat e Singapore.
     I due decreti firmati oggi da Padoan, spiega la nota, «danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l'elaborazione di tali liste con l'obiettivo di favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese. 
    La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l'unico criterio rilevante ai fini della black list sulla indeducibilita dei costi relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
    «In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) - afferma il Tesoro nella nota - l'elaborazione della 'black list' delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Con il decreto firmato - conclude il Tesoro - sono quindi stati eliminati dalla 'black list CFC' quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore».
    • Guida Fisco

 
 

Lo sportivo famoso con residenza nel paradiso fiscale paga, in caso di conservazione del centro dei suoi interessi in Italia, sia Irpef, sia l'Iva ma non necessariamente l'Irap.

La presenza di un agente e i contratti con le società straniere non dimostrano, infatti, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 961 del 21 gennaio 2015, intervenendo sul caso di Loris Capirossi, ha condannato il campione al pagamento di Irpef e Iva, accogliendo, invece, il motivo sull'Irap.

A condannare il centauro al prelievo fiscale la locazione di una villa in Italia, intestata a una società olandese a lui riconducibile.

Nessun dubbio, quindi, sull'Irpef mentre per l'Irap l'erario dovrà attendere. I giudici di legittimità hanno, infatti, spiegato che il giudice di merito non può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente un'attività artistica o sportiva disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente.

Italia Oggi
Il Sole 24 Ore
Arrivano, svuotano il conto e convertono il denaro in diamanti.
«I gioiellieri di via Nassa ne stanno vendendo in quantità: una bustina un milione di franchi», racconta un professionista luganese. La leggenda narra che qualche facoltoso italiano, pur di non farsi identificare dal fisco, abbia addirittura preferito donare i propri soldi, avendo messo al sicuro, altrove, il "malloppo" e ritenendo più conveniente regalare gli "spiccioli" rimasti a Lugano piuttosto che rischiare di essere inseguito a vita dalla Finanza.
 
Gli irriducibili le escogitano tutte pur di sottrarsi al nuovo corso della weissgeldestrategie, la strategia del "denaro bianco", avviata dal governo federale all'insegna della trasparenza: una politica che ha determinato il cambio di proprietà di istituti come Bsi e Banca Arner, storici rifugi di capitali italici, e che ha fatto diminuire il numero delle banche e dei loro addetti. Senza parlare delle fiduciarie: nel cantone se ne contano un migliaio e qualcuna naviga in cattive acque. Dal 2007 al 2013 i dipendenti bancari in Ticino sono diminuiti di circa 1.300 unità (lo scorso anno erano in tutto 6.465), su un calo complessivo di 9mila unità per la Svizzera. Nello stesso periodo, le banche che hanno sede in Ticino sono passate da 27 a 18 e il loro gettito fiscale è crollato dai 107 milioni di franchi del 2005, ai 19 del 2013, ai 12 stimati per il 2014. «Lo scudo fiscale di Tremonti è costato alle banche locali un calo dei volumi gestiti del 20-30%», ammette un esperto di fiscalità internazionale. Non a caso, accanto alle gestioni patrimoniali, gli istituti ticinesi stanno rafforzando le attività di banca tradizionale, come dimostra nel 2013 la crescita del 17% dei depositi e del 6% dei crediti ipotecari.
 
In realtà la trovata dei diamanti è solo un espediente maldestro e rischioso: una scappatoia per pesci piccoli. Se il patrimonio costituito in "nero" è di grandi dimensioni le cose si complicano. La Confederazione elvetica ha infatti sottoscritto l'accordo per lo scambio automatico dei dati fiscali, firmato da 44 Stati dell'Ocse, che obbligherà dal 1° gennaio 2018 banche e fiduciarie locali a rivelare la posizione patrimoniale dei propri correntisti - in pratica, a non più garantirne l'anonimato - ponendo i contribuenti italiani che non hanno aderito allo "scudo" dinanzi al cruciale dilemma: autodenunciarsi all'Agenzia delle entrate, accettando un ravvedimento operoso, con sanzioni limitate e benefici penali, o lasciare in "nero" i soldi esportati illegalmente, ordinandone il trasferimento in uno Stato offshore, ma con il rischio di lasciare tracce indelebili che conducano all'identificazione della "refurtiva" e a sanzioni molto più gravi e onerose.
Oltre tutto la fuga rischia di rivelarsi inutile, perché le varie Bahamas, Panama, Singapore, considerate blindate dal punto di vista fiscale e penale, sono tra i firmatari dell'accordo Ocse; al quale finiranno per adeguarsi.
 
Sostiene Giovanni Pagani, gestore di una delle più antiche fiduciarie di Lugano: «La maggioranza dei nostri clienti è già regolarizzata e paga correttamente le imposte, ma a chi ci chiede cosa fare dei capitali non dichiarati consigliamo di aderire ai programmi di voluntary disclosure dei paesi di residenza, perché la possibilità di trasferire e nascondere i propri soldi è ormai limitata. Tentare l'ultima fuga ha sempre meno senso, perché lo scambio di informazioni riguarderà paesi che proteggono strenuamente il segreto bancario e paradisi fiscali apparentemente inaccessibili». Già oggi, per esempio, Singapore non accetta più denaro non dichiarato. E neanche Cipro è più un porto sicuro dopo il colossale prelievo forzoso sui conti delle banche di Nicosia per impedire il tracollo finanziario dell'isola. Restano i "paradisi" arabi, quelli dell'Est, tipo il Montenegro, i paesi asiatici come il Kazakhstan, o la Russia e in prospettiva la Cina: ma lì il gioco si fa più pesante e pericoloso. Allora tanto vale starsene a Londra con lo status di resident not domiciled, residente non domiciliato, che consente a chi risiede nella capitale inglese di operare attraverso una società domiciliata per esempio a Panama, pagando zero imposte sui redditi.
 
Ma perché le banche svizzere non sono più quelle di una volta? «Per il semplice fatto che nemmeno le autorità degli altri paesi sono più quelle di una volta», risponde a tono Paolo Bernasconi, tra i più noti legali della Svizzera, ex procuratore pubblico di Lugano e Chiasso, nonché autore di un libro che sta andando per la maggiore: Avvocato, dove vado? (Edizioni Casagrande). La Confederazione elvetica subisce la pressione degli Stati europei come l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, più o meno afflitti da crescita del debito pubblico, che per far quadrare i bilanci dichiarano guerra all'evasione, almeno sulla carta. Spiega Luca M. Venturi, consulente in comunicazione di banche e fiduciarie: «Qui il segreto bancario sta venendo meno nei fatti, è uno spauracchio, come dimostra il traffico di liste di clienti trafugate da funzionari infedeli e vendute all'estero». Ce ne dà conferma Bernasconi: «Il segreto bancario svizzero è stato molto rosicchiato. Le eccezioni a favore delle autorità fiscali straniere sono molto aumentate e aumenteranno ancora fino al momento dello scambio automatico di dati». La spinta tende ad aumentare con l'approssimarsi del big bang, quando i vari Stati disporranno di una piattaforma tecnologica comune che renderà compatibile lo scambio dei dati. A quel punto ogni paese dovrà "apparentarsi" con un altro, scelto tra i propri partner commerciali, e rendere accessibile le informazioni sui propri clienti bancari. «Tra quanti bussano alle porte della Confederazione c'è l'Unione europea, che chiede - prosegue Bernasconi - che i 28 Stati membri negozino accordi bilaterali non solo con noi, ma anche con Vaduz, Montecarlo, San Marino e Andorra».
 
Il Sole 24 Ore
 
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