
Altrimenti il legislatore non mantiene le promesse che hanno accompagnato il varo del provvedimento di voluntary disclosure , che rimarrà - come dire - monco». Perfettamente sintonizzati sulla medesima lunghezza d'onda e di pensiero due fra i commercialisti più noti del panorama italiano, Ezio Maria Simonelli e Roberto Spada, l'indomani dell'accordo italo-svizzero sulla cessazione del segreto bancario a cui si accompagna appunto una sanatoria per chi farà la dichiarazione volontaria dei capitali fino ad ora occultati.
«Ciò che ha già rilevato Victor Ukmar, mi trova d'accordo spiega Simonelli - perché dopo la confessione al fisco il calcolo delle imposte viene sottoposto alla Procura della Repubblica, che può riaprire il caso a versamento già avvenuto. Come è possibile che il contribuente che si ravvede, poi, con questo rischio incombente, si senta tranquillo?».
«È pur vero che in uno scenario così cambiato sottolinea Simonelli - chi decide di lasciare i capitali all'estero rischia davvero la galera. Oppure, vivendo una situazione da esiliato che non potrà più rientrare in Italia, dovrà seguire il proprio denaro, come qualcuno ha già fatto, e trasferirsi definitivamente oltre confine». «Bisogna ragionare in termini di realpolitik - conclude Simonelli - quindi, dato che ciò che interessa al Paese è che i soldi rientrino, ma dato anche che ci troviamo di fronte ad un provvedimento poco attrattivo perché, al contrario dei precedenti scudi, questa volta s'impone di pagare tutto ciò si sarebbe dovuto pagare in Italia in termini di imposte allora che questo provvedimento sia scevro da sorprese future. In buona sostanza, di fronte ad un comportamento di ravvedimento virtuoso si deve prendere atto che non ci devono essere altre conseguenze se non quelle patrimoniali». «L'importante è partire con un distinguo - sottolinea Roberto Spada - un conto sono le novità introdotte con l'accordo con la Svizzera, un conto è invece escludere l'azione penale per il cittadino che si ravveda. Il fatto che l'accordo sia stato finalmente firmato rappresenterà di certo una spinta per chi ha portato capitali all'estero in questi anni a procedere con la voluntary disclosure , ma è chiaro che questa opzione fino a quando non sarà combinata con un azzeramento dell'azione penale susciterà ancora molte perplessità. Mi auguro che questa contraddizione venga presto risolta poiché sono i molti i clienti dei commercialisti italiani pronti a sanare il loro debito con il Fisco italiano ma tutti preferiscono rimanere alla finestra per capire se e quando le sanzioni penali verranno tolte, come promesso, dal legislatore. Già perché, riguardo alla non punibilità penale c'erano delle buone intenzioni che adesso sono state rimandate. Non è normale che un Paese che propone il ravvedimento operoso e il contribuente lo accetta poi quando si decide di pagare il dovuto, si corra comunque il rischio di venire anche perseguito penalmente». «È il caso di ricordare - puntualizza ancora Spada - che l'intesa con la Svizzera lascia la Confederazione ancora tra i Paesi inseriti nella black-list ma la inserisce però nei Paesi che consentono lo scambio di informazioni finanziarie e patrimoniali. Ma in questo momento è innegabile che in Svizzera regni una caotica situazione all'interno delle banche. Una situazione ulteriormente appesantita dal fatto che il governo elvetico obbligherà i consulenti nazionali e le banche a denunciare i cittadini residenti che con sono in regola con la fiscalità del Paese a regolarizzare la loro posizione al più presto per non incappare in grossi guai»

Rendite finanziarie 2015 al 26% su interessi conti correnti bancari e postali dividendi e obbligazioni. L'aumento dal 20% al 26% dell'aliquota sulle rendite finanziarie è stato previsto con l'entrata in vigore del Dl n. 66/2014 articoli 3 e 4 come chiarito anche dalla circolare n.19/E Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014 e confermato dalla Legge di Stabilità 2015.
La rendita finanziaria al 26% come sancito dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 66/2014 e confermata con la Legge di Stabilità 2015, si applica ai redditi di capitale ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria e quindi anche ai redditi finanziari percepiti nell’esercizio di attività di impresa mentre sulle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate rimangono soggette alla tassazione sostitutiva che concorre alla determinazione del reddito del 49,72%. si applica quindi a:
1) dividendi percepiti.
2) interessi maturati su conti correnti bancari e postali.
3) redditi derivati da obbligazioni e cambiali finanziarie.
L'aumento rendite finanziarie al 26% da quando? L'aumento delle rendite finanziarie dal 20% al 26% parte dal 1° luglio 2014, pertanto, sui contratti annuali di obbligazioni e titoli o similari soggetti all’imposta sostitutiva della durata di 12 mesi stipulati prima di questa data, l'aliquota rendite finanziarie da calcolare è pari a seconda dei casi al 12% o al 20% mentre su quelli sottoscritti post data, l'aliquota è del 26%.
L'aumento rendite finanziarie 2015 con aliquota fissa al 26% prevede dei casi di esclusione perché tutelati nell'interesse pubblico. Pertanto, i casi di esclusione dall'aumento aliquota rendite finanziarie è per le seguenti rendite:
1) Titoli di Stato e buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, l'aliquota sulle rendite finanziarie rimane al 12,5%.
2) Obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list, l'aliquota rimane al 12,5% anche per le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
3) Obbligazioni di progetto aliquota al 12,5% solo per gli interessi maturati su questi strumenti finanziari ma non sui redditi di capitale o sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.
4) Fondi pensione INPS e forme di pensione complementare rimangono esclusi dall'aumento delle rendite finanziarie al 26% in quanto già interessate dall'aumento dall'11% all'11,5% dell'imposta sostitutiva dovuta sul netto maturato nel 2014, introdotto sempre dal Dl 66/2014.
Cosa cambia nel quadro RW? Il decreto 66/2014 ha previsto l'aumento delle rendite finanziarie, i sostituti di imposta dal momento che non sono più obbligati ad effettuare la ritenuta in automatico sui redditi derivanti da attività finanziarie estere, potranno applicare le dovute ritenute alla fonte e le imposte sostitutive solo qualora vi sia stato specifico conferimento da parte del contribuente. Nel caso, in cui il contribuente non conferisca tale richiesta al sostituto d'imposta, dovrà compilare in maniera autonoma il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Rimangono invece esonerati dall'obbligo di dichiarazione, i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all'estero se il loro valore è al di sotto della soglia di 10.000 euro.
Aumento rendite finanziarie 2015 assicurazioni, riguarda l'aumento al 26% dell'imposta sostitutiva introdotta anche per i redditi di capitale derivati da contratti assicurativi e dalle plusvalenze derivate dalla vendita dei suddetti contratti. L'aumento applicato ai redditi di capitale, decorre dai contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a partire da predetta data a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Redditi diversi di natura finanziaria affrancamento costi quando? Innanzitutto, spieghiamo che l'affrancamento dei costi, è possibile solo per i redditi diversi di natura finanziaria e nasce per non creare problemi nel calcolo delle aliquote sostitutive da applicare alle rendite finanziarie effettuate prima e dopo la data di aumento. Pertanto per evitare questa problematica, è possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività possedute dal contribuente al 30 giugno 2014, versando l'imposta sostitutiva al 20% calcolata sulla differenza tra il valore o il costo secondo i termini sanciti dal Decreto Affrancamento (Dm 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse attività o il valore già precedentemente affrancato. In altre parole, l'affrancamento dei costi nelle attività finanziarie, consente al contribuente di prendere come costo delle rendite finanziarie, il valore alla data del 30 giugno 2014 al posto di quello originario in modo diverso a seconda del regime scelto dal contribuente, ossia se dichiarativo o di risparmio amministrato. Nel regime dichiarativo, l'affrancamento può essere effettuato mediante versamento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2015 mente nel regime del risparmio amministrato, l'affrancamento dei costi deve essere per tutte le attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014. L'imposta sostitutiva in questo caso, viene versata antro il 16 nomare 2014 dagli intermediari finanziari.
Per quanto riguarda invece il modo in cui deve avvenire la determinazione delle base imponibile sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione vanno determinati al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi se realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione, al netto di minusvalenze, negativi o perdite se realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione ed infine al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi qualora derivati dall’esercizio della medesima opzione.
Per le casse privatizzate 2015 parte la nuova disciplina che uniforma la tassazione dei redditi percepiti da enti privati e alle forme di previdenza complementare, in un credito d’imposta a favore delle casse professionali. Il credito da portare a compensazione dovrà essere calcolato in base alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Si ricorda inoltre che l'importo compensato, non concorre ai fini di applicazione IRPEF e IRAP e consente la deducibilità degli interessi passivi, spese e e componenti negativi.


